Art. 8.
 
  1.  Qualora  il  titolare  di  un  impianto  di  cattura  od il suo
sostituto, ceda uccelli catturati a soggetti di cui  all'articolo  5,
comma  2,  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 ovvero alle persone
autorizzate a svolgere attivita' di allevamento e cattura di  uccelli
ai  sensi  della  normativa  vigente  e'  tenuto, conservandone copia
matrice,  a  rilasciare  contestualmente  apposita  nota  figlia   di
cessione  datata  e progressivamente numerata, annotando nel contempo
gli uccelli ceduti sull'apposito registro.
  2. Nella nota di cessione, che va sottoscritta da parte del cedente
e del cessionario, dovranno essere indicate, oltre al numero ed  alla
specie  degli  uccelli,  anche  le  generalita'  del  tenditore e del
cessionario nonche' l'ora esatta di rilascio della nota medesima. Per
il cessonario deve essere indicata pure la categoria  cui  appartiene
rispetto  ai  soggetti  ai quali gli uccelli possono essere ceduti ai
sensi del comma 1.
  3. I blocchetti delle  note  di  cessione  verranno  rilasciati,  a
richiesta  del  titolare dell'impianto, da parte dell'Amministrazione
provinciale competente per territorio o suo Organo delegato.
  4. Ogni nota di cessione dovra' essere progressivamente numerata  e
timbrata da parte dell'Organo preposto al rilascio.
  5.  Entro  il  15  gennaio  dell'anno successivo, ogni tenditore ha
l'obbligo  della  restituzione  all'Amministrazione  provinciale  del
registro  delle  catture  debitamente compilato in tutte le sue parti
nonche' delle matrici delle note di cessione.
  6. Qualora il tenditore intenda cedere successivamente alla data di
cui al 50 comma esemplari  di  uccelli  catturati,  deve  munirsi  di
appositi  registri  e note di cessione predisposti e rilasciati dalle
Amministrazioni provinciali.
  7. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2,  della  legge  11
febbraio  1992,  n.  157  si  applica il limite del numero di uccelli
detenibili fissato dalla norma medesima.
  8. E' fatto divieto al cessionario di cedere a terzi gli  esemplari
ricevuti in forza del presente articolo.
  9.  Il  cessionario  deve provvedere ad inoltrare, entro 48 ore dal
ricevimento degli esemplari, comunicazione del ricevimento stesso con
raccomandata A.R. all'Amministrazione provinciale competente  per  il
territorio  dove  e'  situato  l'impianto  di  cattura  ed  a  quella
competente per il territorio di residenza del cessionario.
  10. La sostituzione di un richiamo puo'  avvenire  soltanto  dietro
presentazione   all'Amministrazione  provinciale  competente  per  il
territorio  di  residenza  del  cessionario  del  richiamo  morto  da
sostituire, munito dall'anello inamovibile di cui all'articolo 11.
  11.  La  cessione  di  cui  al presente articolo e' gratuita e puo'
essere effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti  residenti
nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.