Art. 8. 1. Qualora il titolare di un impianto di cattura od il suo sostituto, ceda uccelli catturati a soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ovvero alle persone autorizzate a svolgere attivita' di allevamento e cattura di uccelli ai sensi della normativa vigente e' tenuto, conservandone copia matrice, a rilasciare contestualmente apposita nota figlia di cessione datata e progressivamente numerata, annotando nel contempo gli uccelli ceduti sull'apposito registro. 2. Nella nota di cessione, che va sottoscritta da parte del cedente e del cessionario, dovranno essere indicate, oltre al numero ed alla specie degli uccelli, anche le generalita' del tenditore e del cessionario nonche' l'ora esatta di rilascio della nota medesima. Per il cessonario deve essere indicata pure la categoria cui appartiene rispetto ai soggetti ai quali gli uccelli possono essere ceduti ai sensi del comma 1. 3. I blocchetti delle note di cessione verranno rilasciati, a richiesta del titolare dell'impianto, da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio o suo Organo delegato. 4. Ogni nota di cessione dovra' essere progressivamente numerata e timbrata da parte dell'Organo preposto al rilascio. 5. Entro il 15 gennaio dell'anno successivo, ogni tenditore ha l'obbligo della restituzione all'Amministrazione provinciale del registro delle catture debitamente compilato in tutte le sue parti nonche' delle matrici delle note di cessione. 6. Qualora il tenditore intenda cedere successivamente alla data di cui al 50 comma esemplari di uccelli catturati, deve munirsi di appositi registri e note di cessione predisposti e rilasciati dalle Amministrazioni provinciali. 7. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 si applica il limite del numero di uccelli detenibili fissato dalla norma medesima. 8. E' fatto divieto al cessionario di cedere a terzi gli esemplari ricevuti in forza del presente articolo. 9. Il cessionario deve provvedere ad inoltrare, entro 48 ore dal ricevimento degli esemplari, comunicazione del ricevimento stesso con raccomandata A.R. all'Amministrazione provinciale competente per il territorio dove e' situato l'impianto di cattura ed a quella competente per il territorio di residenza del cessionario. 10. La sostituzione di un richiamo puo' avvenire soltanto dietro presentazione all'Amministrazione provinciale competente per il territorio di residenza del cessionario del richiamo morto da sostituire, munito dall'anello inamovibile di cui all'articolo 11. 11. La cessione di cui al presente articolo e' gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti residenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.