Art. 2. 1. L'attivazione del Servizio di telesoccorso-telecontrollo deve prevedere che i fruitori utilizzino apparecchio idoneo e brevettato che consenta di far pervenire alle centrali operative previste dalla legge regionale 11 gennaio 1994 n. 2 il segnale d'allarme e di far riconoscere il soggetto che ha inviato l'allarme. 2. Gli utenti del Servizio telesoccorso-telecontrollo cui viene fornito l'apparecchio sono i cittadini con reddito economico inferiore ai 15 milioni annui che vivono soli, con eta' uguale o superiore ai 75 anni, o con invalidita' uguale o superiore al 75%. 3. Gli utenti sono individuati sulla base di segnalazioni motivate e certificate dai comuni e dai medici di famiglia per la parte relativa alle condizioni di salute. 4. Possono accedere al Servizio telesoccorso-telecontrollo anche coloro che, pur rientrando nelle categorie di cui al comma 2, denuncino un reddito economico superiore, purche' si dotino autonomamente dell'idoneo apparecchio.