Art. 2.
 
  1.  L'attivazione  del  Servizio di telesoccorso-telecontrollo deve
prevedere che i fruitori utilizzino apparecchio idoneo  e  brevettato
che  consenta di far pervenire alle centrali operative previste dalla
legge regionale 11 gennaio 1994 n. 2 il segnale d'allarme  e  di  far
riconoscere il soggetto che ha inviato l'allarme.
  2.  Gli  utenti  del  Servizio telesoccorso-telecontrollo cui viene
fornito  l'apparecchio  sono  i  cittadini  con   reddito   economico
inferiore  ai  15  milioni  annui  che vivono soli, con eta' uguale o
superiore ai 75 anni, o con invalidita' uguale o superiore al 75%.
  3. Gli utenti sono individuati sulla base di segnalazioni  motivate
e  certificate  dai  comuni  e  dai  medici  di famiglia per la parte
relativa alle condizioni di salute.
  4. Possono accedere al  Servizio  telesoccorso-telecontrollo  anche
coloro  che,  pur  rientrando  nelle  categorie  di  cui  al comma 2,
denuncino  un  reddito  economico  superiore,   purche'   si   dotino
autonomamente dell'idoneo apparecchio.