Art. 3.
 
  1.  La  Giunta  regionale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge,  definisce,  previo  parere  della  commissione
consiliare   competente,  il  piano  operativo  e  le  modalita'  del
servizio.
  2. Tale piano deve  essere  comunicato  al  servizio  di  emergenza
sanitaria,  agli effetti dell'indispensabile unita' di servizio delle
centrali operative.