Art. 3. 1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce, previo parere della commissione consiliare competente, il piano operativo e le modalita' del servizio. 2. Tale piano deve essere comunicato al servizio di emergenza sanitaria, agli effetti dell'indispensabile unita' di servizio delle centrali operative.