Art. 4.
 
  1. L'onere derivante dall'attuazione  della  presente  legge  e  la
relativa  copertura  finanziaria  per  l'anno  1997 e' demandata alla
legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
  2. Per gli anni successivi al 1997 si provvede  con  le  rispettive
leggi di bilancio.