(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 16 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. I commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 25 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 aggiunti dalla legge regionale 17 giugno 1991, n. 29 sono sostituiti dai seguenti: "Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' dei campeggi e dei villaggi turistici, regolarmente autorizzati e gia' esistenti alla data dell'11 luglio 1990, la cui localizzazione risulti in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici o con le direttive per l'uso della fascia costiera di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 1990, n. 47 cosi' come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 1994, n. 35 puo' essere rilasciata l'autorizzazione all'esercizio con validita' fino al 31 dicembre 1996, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 15. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente sesto comma e' rilasciata a condizione che: il comune abbia gia' adottato, ove necessario, la variante di adeguamento alle direttive per l'uso della fascia costiera o la adotti comunque entro il 3 febbraio 1996; sia stata sottoscritta tra il comune, il titolare ed anche il gestore ove si verta nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 15, una convenzione che disciplini modalita' e tempi per l'adeguamento del campeggio o del villaggio turistico, comunque entro il 31 dicembre 1996, alla variante di cui al precedente alinea, determini le sanzioni a carico del titolare, e del gestore se la convenzione in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte, preveda l'obbligo di uniformare la convezione stessa alle eventuali modifiche alla variante introdotte in sede di approvazione.