(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11
                        del 16 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  I commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 25 della legge regionale
29 ottobre 1981, n. 79 aggiunti dalla legge regionale 17 giugno 1991,
n. 29 sono sostituiti dai seguenti:
  "Al  fine di garantire la continuita' dell'attivita' dei campeggi e
dei villaggi turistici, regolarmente  autorizzati  e  gia'  esistenti
alla  data  dell'11  luglio  1990,  la  cui localizzazione risulti in
contrasto con le previsioni degli  strumenti  urbanistici  o  con  le
direttive  per  l'uso della fascia costiera di cui alla deliberazione
del Consiglio regionale 30 gennaio 1990, n. 47 cosi' come  modificata
dalla  deliberazione  del  Consiglio regionale 8 febbraio 1994, n. 35
puo' essere rilasciata l'autorizzazione all'esercizio  con  validita'
fino  al  31  dicembre  1996, in deroga a quanto previsto dal secondo
comma dell'art. 15.
  Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente sesto comma e'
rilasciata a condizione che:
   il comune abbia gia' adottato,  ove  necessario,  la  variante  di
adeguamento  alle  direttive  per  l'uso  della  fascia costiera o la
adotti comunque entro il 3 febbraio 1996;
   sia stata sottoscritta tra il comune,  il  titolare  ed  anche  il
gestore  ove  si  verta  nella  fattispecie  di  cui  al  terzo comma
dell'art.  15, una convenzione che disciplini modalita' e  tempi  per
l'adeguamento del campeggio o del villaggio turistico, comunque entro
il  31  dicembre  1996,  alla  variante  di cui al precedente alinea,
determini le sanzioni a carico del titolare,  e  del  gestore  se  la
convenzione  in  caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte,
preveda l'obbligo di uniformare la convezione stessa  alle  eventuali
modifiche alla variante introdotte in sede di approvazione.