Art. 2. La validita' delle autorizzazioni all'esercizio di campeggi o villaggi turistici gia' rilasciate ai sensi dei commi aggiunti all'art. 25 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 dalla legge regionale 17 giugno 1991, n. 29 con scadenza al 31 dicembre 1995 e' prorogata fino al rilascio dell'autorizzazione per l'anno 1996 ai sensi delle modifiche introdotte al citato articolo 25 dalla presente legge ed in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1996. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 febbraio 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 1 febbraio 1996.