Art. 2.
 
  La  validita'  delle  autorizzazioni  all'esercizio  di  campeggi o
villaggi turistici  gia'  rilasciate  ai  sensi  dei  commi  aggiunti
all'art.  25 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 dalla legge
regionale 17 giugno 1991, n. 29 con scadenza al 31 dicembre  1995  e'
prorogata  fino  al  rilascio  dell'autorizzazione per l'anno 1996 ai
sensi delle modifiche introdotte al citato articolo 25 dalla presente
legge ed in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1996.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 7 febbraio 1996
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  28
dicembre  1995  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il 1
febbraio 1996.