Art. 10.
 
  1. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti dal
Capo  I  della  presente  legge  non  possono usufruire per lo stesso
investimento  di  altre  agevolazioni  finanziarie   disposte   dalla
normativa  regionale, nazionale, comunitaria e di altri enti pubblici
pena la revoca dei contributi.