Art. 13. 1. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 23 della L.R. 27 gennaio 1995 n. 12 di L. 530.000.000 e' unificato con la disponibilita' finanziaria di cui all'art. 24 di L. 1.150.000.000. Il Fondo cosi' risultante di L. 1.680.000.000 e' destinato all'erogazione di contributi in conto interessi al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali, alle loro associazioni o consorzi che effettuano investimenti di ammodernamento, di rilocalizzazione e di riqualificazione dei punti di vendita, o che si associano o consociano nelle forme previste dall'art. 31 lettere a), b), c), della L.R. 12 aprile 1994 n. 29. 2. Possono accedere ai contributi in conto interessi le piccole e medie imprese commerciali localizzate in Toscana, con meno di 50 dipendenti, le loro associazioni e consorzi.