Art. 13.
 
  1. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 23 della  L.R.  27  gennaio
1995  n.  12  di  L.  530.000.000  e' unificato con la disponibilita'
finanziaria di cui all'art. 24 di L. 1.150.000.000.
  Il  Fondo  cosi'  risultante  di  L.  1.680.000.000  e'   destinato
all'erogazione  di contributi in conto interessi al fine di agevolare
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali,  alle
loro   associazioni   o   consorzi  che  effettuano  investimenti  di
ammodernamento,  di  rilocalizzazione e di riqualificazione dei punti
di vendita, o che si associano  o  consociano  nelle  forme  previste
dall'art. 31 lettere a), b), c), della L.R. 12 aprile 1994 n. 29.
  2.  Possono  accedere ai contributi in conto interessi le piccole e
medie imprese commerciali localizzate in  Toscana,  con  meno  di  50
dipendenti, le loro associazioni e consorzi.