Art. 15. 1. La FIDI Toscana S.p.A. provvede ad istruire le domande, a concedere ed erogare i contributi in conto interessi secondo le procedure e le finalita' definite dalla direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale. La concessione dei contributi e' effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al successivo comma 2 del presente articolo tenendo conto di eventuali priorita'. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva la direttiva contenente le finalita' e le procedure di attuazione del Capo II della presente legge, in particolare in merito a: a) criteri di concessione dei contributi in conto interessi e le eventuali priorita'; b) l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili al contributo in conto interessi; c) la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge; d) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza; e) il contributo dovuto a FIDI Toscana S.p.A. per l'espletamento della funzione istruttoria; f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.