Art. 15.
 
  1. La FIDI Toscana  S.p.A.  provvede  ad  istruire  le  domande,  a
concedere  ed  erogare  i  contributi  in  conto interessi secondo le
procedure e le  finalita'  definite  dalla  direttiva  di  attuazione
approvata  dal  Consiglio regionale. La concessione dei contributi e'
effettuata secondo una  graduatoria  costituita  in  base  all'ordine
cronologico    di   completamento   da   parte   dell'impresa   della
documentazione indicata al successivo comma 2 del  presente  articolo
tenendo conto di eventuali priorita'.
  2.  Il  Consiglio  regionale,  su  proposta della Giunta Regionale,
approva la direttiva  contenente  le  finalita'  e  le  procedure  di
attuazione del Capo II della presente legge, in particolare in merito
a:
   a)  criteri  di concessione dei contributi in conto interessi e le
eventuali priorita';
   b) l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili  al  contributo
in conto interessi;
   c)   la   documentazione  comprovante  l'esistenza  dei  requisiti
previsti dalla presente legge;
   d) le procedure per istruire  le  domande,  concedere,  erogare  e
revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
   e)  il  contributo dovuto a FIDI Toscana S.p.A. per l'espletamento
della funzione istruttoria;
   f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli  interventi
attivabili con la presente legge.