Art. 16.
 
  1.  La  FIDI  Toscana  S.p.A. trasmette alla Giunta ed al Consiglio
regionale la graduatoria prevista dal precedente articolo 15 entro 15
giorni dalla sua  compilazione  e  annualmente  il  rendiconto  delle
domande  ricevute  e  dei  contributi  in conto interessi concessi ed
erogati,  nonche'  una  relazione  contenente  la   valutazione   dei
risultati  conseguiti attraverso gli interventi attivati ai sensi del
presente Capo II.
  2. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti  al
capo  II  della  presente  legge non possono usufruire, per lo stesso
investimento  di  altre  agevolazioni  finanziarie   disposte   dalla
normativa  regionale,  comunitaria  e  di altri enti pubblici pena la
revoca dei contributi.