Art. 16. 1. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente articolo 15 entro 15 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi concessi ed erogati, nonche' una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi attivati ai sensi del presente Capo II. 2. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti al capo II della presente legge non possono usufruire, per lo stesso investimento di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, comunitaria e di altri enti pubblici pena la revoca dei contributi.