Art. 18.
 
  1.  La  Regione  Toscana,  anche in relazione alla legge n. 49/1985
recante "Provvedimenti per il  credito  alla  cooperazione  e  misure
urgenti  a  salvaguardia  dei  livelli  di occupazione", favorisce lo
sviluppo delle cooperative di lavoro.  Agli  effetti  della  presente
legge  sono  considerate  cooperative di lavoro le imprese registrate
come tali presso i registri prefettizi provinciali.