Art. 18. 1. La Regione Toscana, anche in relazione alla legge n. 49/1985 recante "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", favorisce lo sviluppo delle cooperative di lavoro. Agli effetti della presente legge sono considerate cooperative di lavoro le imprese registrate come tali presso i registri prefettizi provinciali.