Art. 19. 1. Per le finalita' di cui all'art. 18 della presente legge e' autorizzata la spesa di Lire 4.000.000.000 da erogare a FIDI Toscana S.p.A. per l'incremento del fondo di rotazione, di cui all'art. 29 della L.R. n. 12 del 6 febbraio 1995, per la concessione di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative di lavoro di nuova costituzione ammissibili ai benefici della legge n. 49/1985, Titolo II. 2. Le anticipazioni finanziarie sono concesse a fronte degli aumenti di capitale finalizzati all'ottenimento delle provvidenze previste nel Titolo II della legge n. 49/1985. 3. Il rimborso delle anticipazioni avverra' in un periodo non superiore a 5 anni e, comunque, non oltre la data di erogazione delle provvidenze previste nel Titolo II della legge n. 49/1985.