Art. 19.
 
  1. Per le finalita' di cui all'art.  18  della  presente  legge  e'
autorizzata  la spesa di Lire 4.000.000.000 da erogare a FIDI Toscana
S.p.A. per l'incremento del fondo di rotazione, di  cui  all'art.  29
della  L.R.  n.  12  del  6  febbraio  1995,  per  la  concessione di
anticipazioni finanziarie a favore di cooperative di lavoro di  nuova
costituzione  ammissibili  ai benefici della legge n. 49/1985, Titolo
II.
  2. Le  anticipazioni  finanziarie  sono  concesse  a  fronte  degli
aumenti  di  capitale  finalizzati  all'ottenimento delle provvidenze
previste nel Titolo II della legge n. 49/1985.
  3. Il rimborso delle  anticipazioni  avverra'  in  un  periodo  non
superiore a 5 anni e, comunque, non oltre la data di erogazione delle
provvidenze previste nel Titolo II della legge n. 49/1985.