Art. 20. 1. La FIDI Toscana S.p.A. provvede ad istruire le domande, a concedere ed erogare le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 19 della presente legge, secondo le procedure e le finalita' definite dalla direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la direttiva contenente le finalita' e le procedure di attuazione del presente articolo, in particolare in merito a: a) i criteri di priorita' e le condizioni per la concessione delle anticipazioni finanziarie; b) l'importo massimo delle anticipazioni finanziarie; c) la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge; d) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare le anticipazioni finanziarie o dichiararne la decadenza; e) il contributo dovuto a FIDI S.p.A. per l'espletamento della funzione istruttoria; f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge. 3. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette annualmente alla Giunta ed al Consiglio regionale, il rendiconto delle domande ricevute, delle anticipazioni finanziarie concesse ed erogate unitamente ad una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi previsti dalla presente legge.