Art. 20.
 
  1.  La  FIDI  Toscana  S.p.A.  provvede  ad  istruire le domande, a
concedere ed erogare le anticipazioni finanziarie di cui all'art.  19
della  presente  legge,  secondo le procedure e le finalita' definite
dalla direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale.
  2. Il Consiglio regionale,  su  proposta  della  Giunta  regionale,
approva  la  direttiva  contenente  le  finalita'  e  le procedure di
attuazione del presente articolo, in particolare in merito a:
   a) i criteri di priorita' e le condizioni per la concessione delle
anticipazioni finanziarie;
   b) l'importo massimo delle anticipazioni finanziarie;
   c)   la   documentazione  comprovante  l'esistenza  dei  requisiti
previsti dalla presente legge;
   d) le procedure per istruire  le  domande,  concedere,  erogare  e
revocare le anticipazioni finanziarie o dichiararne la decadenza;
   e)  il  contributo  dovuto  a FIDI S.p.A. per l'espletamento della
funzione istruttoria;
   f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli  interventi
attivabili con la presente legge.
  3.  La  FIDI Toscana S.p.A. trasmette annualmente alla Giunta ed al
Consiglio regionale, il  rendiconto  delle  domande  ricevute,  delle
anticipazioni  finanziarie  concesse  ed  erogate  unitamente  ad una
relazione  contenente  la  valutazione   dei   risultati   conseguiti
attraverso gli interventi previsti dalla presente legge.