Art. 21.
 
  1.  Per  favorire  gli  interventi  di  cui  all'articolo  18 della
presente legge e' altresi' autorizzata la spesa di L. 500.000.000  da
erogare  a  Fidi  Toscana  S.p.A.  per  la  costituzione  di un fondo
speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie
su finanziamenti concessi dalle banche alle cooperative di  lavoro  a
fronte  di  aumenti  di  capitale  sociale  deliberati  dai  soci. Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta  regionale,  impartisce
alla  Fidi Toscana S.p.A. direttive in merito, ai sensi dell'articolo
4 della legge  regionale  n.  32/74  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.