Art. 21. 1. Per favorire gli interventi di cui all'articolo 18 della presente legge e' altresi' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da erogare a Fidi Toscana S.p.A. per la costituzione di un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie su finanziamenti concessi dalle banche alle cooperative di lavoro a fronte di aumenti di capitale sociale deliberati dai soci. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, impartisce alla Fidi Toscana S.p.A. direttive in merito, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni.