Art. 22.
 
  1.  La  Regione  Toscana,  nell'ambito degli atti di programmazione
contenuti nel PRS 1995-97,  sostiene  lo  sviluppo  di  una  rete  di
eccellenza   nel  campo  dei  servizi  alle  imprese  attraverso  gli
interventi descritti al successivo articolo 23 della presente legge.