Art. 23.
 
  1. La Giunta Regionale e' autorizzata  a  sottoscrivere  n.  10.000
azioni  della  societa' BIC Toscana del valore nominale di L. 100.000
ciascuna per gli effetti di cui alla presente legge.
  La partecipazione regionale al capitale sociale della societa'  BIC
Toscana  e'  finalizzata al perseguimento delle finalita' indicate al
precedente art. 22.
  2. A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.
  3. La Regione Toscana, concede al BIC Toscana S.p.A. un  contributo
per  la  realizzazione  di  un programma di attivita' per l'anno 1996
finalizzato al perseguimento delle finalita' indicate  al  precedente
articolo  22,  elaborato  sulla  base  di una direttiva di attuazione
approvata dal Consiglio regionale.
  A tal fine e' autorizzata una spesa di L. 500.000.000.
  4.  Il  Consiglio  regionale  nomina  3 rappresentanti negli organi
sociali del BIC Toscana S.p.A.