Art. 23. 1. La Giunta Regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 10.000 azioni della societa' BIC Toscana del valore nominale di L. 100.000 ciascuna per gli effetti di cui alla presente legge. La partecipazione regionale al capitale sociale della societa' BIC Toscana e' finalizzata al perseguimento delle finalita' indicate al precedente art. 22. 2. A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000. 3. La Regione Toscana, concede al BIC Toscana S.p.A. un contributo per la realizzazione di un programma di attivita' per l'anno 1996 finalizzato al perseguimento delle finalita' indicate al precedente articolo 22, elaborato sulla base di una direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale. A tal fine e' autorizzata una spesa di L. 500.000.000. 4. Il Consiglio regionale nomina 3 rappresentanti negli organi sociali del BIC Toscana S.p.A.