Art. 25. 1. Il BIC Toscana S.p.A., trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio 1997, una relazione sull'attivita' svolta contenente la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi previsti dalla presente legge. La Giunta regionale verifica la congruita' dell'attivita' svolta con le direttive approvate dal Consiglio regionale prima di procedere all'erogazione del contributo.