Art. 25.
 
  1.  Il  BIC  Toscana  S.p.A., trasmette alla Giunta ed al Consiglio
regionale, entro il 31 gennaio  1997,  una  relazione  sull'attivita'
svolta  contenente la rendicontazione analitica delle spese sostenute
e la valutazione dei risultati conseguiti attraverso  gli  interventi
previsti dalla presente legge.
  La  Giunta  regionale  verifica la congruita' dell'attivita' svolta
con    le  direttive  approvate  dal  Consiglio  regionale  prima  di
procedere
 all'erogazione del contributo.