Art. 28.
 
  1. Per la concessione dei contributi in  conto  interessi  previsti
dal  precedente  articolo 27 la Fidi Toscana S.p.A. e' autorizzata ad
utilizzare  le  disponibilita'  finanziarie   derivanti   dal   fondo
costituito ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L.R. n. 12/1995.