Art. 31. 1. I contributi in conto interessi sono concessi su finanziamenti a medio termine accesi a fronte di un programma di investimento dell'impresa beneficiaria. 2. L'importo massimo dell'investimento e' pari 1.000 milioni. Le spese ammissibili sono definite dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33. 3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i finanziamenti a medio termine accesi a fronte del mero consolidamento di passivita' pregresse.