Art. 31.
 
  1. I contributi in conto interessi sono concessi su finanziamenti a
medio termine  accesi  a  fronte  di  un  programma  di  investimento
dell'impresa beneficiaria.
  2.  L'importo  massimo  dell'investimento e' pari 1.000 milioni. Le
spese  ammissibili  sono  definite  dalla  direttiva  di   attuazione
prevista dal successivo articolo 33.
  3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i finanziamenti a
medio  termine  accesi a fronte del mero consolidamento di passivita'
pregresse.