Art. 32. 1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge le imprese presentano domanda alla FIDI Toscana S.p.A. allegando la documentazione definita dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33. 2. La FIDI Toscana S.p.A. istruisce le domande di contributo, concede ed eroga i contributi secondo le procedure definite dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33. La concessione dei contributi e' effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al precedente comma 1 del presente articolo, tenendo conto di eventuali priorita'.