Art. 32.
 
  1.  Per  ottenere  i  contributi  previsti  dalla presente legge le
imprese presentano domanda alla  FIDI  Toscana  S.p.A.  allegando  la
documentazione  definita  dalla  direttiva di attuazione prevista dal
successivo articolo 33.
  2. La FIDI Toscana  S.p.A.  istruisce  le  domande  di  contributo,
concede  ed  eroga  i  contributi secondo le procedure definite dalla
direttiva di attuazione  prevista  dal  successivo  articolo  33.  La
concessione  dei  contributi  e'  effettuata  secondo una graduatoria
costituita in base all'ordine cronologico di completamento  da  parte
dell'impresa  della documentazione indicata al precedente comma 1 del
presente articolo, tenendo conto di eventuali priorita'.