Art. 33.
 
  1. Il Consiglio Regionale,  su  proposta  della  Giunta  Regionale,
approva   la  direttiva  contenente  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione del Capo VI della presente legge, in particolare in merito
a:
   a) i settori di attivita' delle imprese beneficiarie;
   b) le eventuali priorita' nella concessione dei contributi;
   c) le spese di investimento ritenute ammissibili;
   d) la documentazione da  allegare  da  parte  delle  imprese  alla
domanda di contributo;
   e)  le  procedure  per  istruire  le  domande concedere, erogare e
revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
   f) i compensi alla FIDI  Toscana  S.p.A.  per  l'attivita'  svolta
nell'attuazione della presente legge;
   g) le indicazioni dei risultati previsti attraverso gli interventi
attivabili con la presente legge.