Art. 33. 1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva la direttiva contenente i criteri e le modalita' di attuazione del Capo VI della presente legge, in particolare in merito a: a) i settori di attivita' delle imprese beneficiarie; b) le eventuali priorita' nella concessione dei contributi; c) le spese di investimento ritenute ammissibili; d) la documentazione da allegare da parte delle imprese alla domanda di contributo; e) le procedure per istruire le domande concedere, erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza; f) i compensi alla FIDI Toscana S.p.A. per l'attivita' svolta nell'attuazione della presente legge; g) le indicazioni dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.