Art. 35.
 
  1. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti dal
Capo VI della presente legge non  possono  usufruire  per  lo  stesso
investimento   di   altre  agevolazioni  finanziarie  disposte  dalla
normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri enti  pubblici
pena la revoca dei contributi.