Art. 36.
 
  1.  La FIDI Toscana S.p.A., nell'ambito delle disposizioni di legge
e statutarie  che  ne  disciplinano  l'attivita'  puo'  concedere  la
propria  garanzia  sussidiaria  sui  finanziamenti  a  medio  termine
indicati al precedente articolo 30.