Art. 39.
 
  1.  Allo  stato  di  previsione  della  parte  spesa  del  Bilancio
dell'esercizio finanziario 1996 sono apportate, per analoghi  importi
in competenza e in cassa, le seguenti variazioni.
  (Omissis).
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 7 febbraio 1996
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28
dicembre 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  1
febbraio 1996.