Art. 39. 1. Allo stato di previsione della parte spesa del Bilancio dell'esercizio finanziario 1996 sono apportate, per analoghi importi in competenza e in cassa, le seguenti variazioni. (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 febbraio 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 1 febbraio 1996.