Art. 5. 1. La misura del contributo in conto interessi non e' superiore alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso ufficiale di sconto e comunque non e' superiore alla misura massima definita dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8. 2. L'importo massimo e la durata massima del prestito partecipativo agevolato sono definiti dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.