Art. 5.
 
  1.  La  misura  del  contributo in conto interessi non e' superiore
alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso  ufficiale  di
sconto e comunque non e' superiore alla misura massima definita dalla
direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
  2. L'importo massimo e la durata massima del prestito partecipativo
agevolato  sono  definiti  dalla direttiva di attuazione prevista dal
successivo articolo 8.