Art. 6. 1. I contributi in conto interessi sono concessi su prestiti partecipativi accesi a fronte di un programma di investimento dell'impresa beneficiaria. 2. L'importo massimo dell'investimento e le spese ammissibili sono definiti dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8. 3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i prestiti partecipativi accesi a fronte del mero consolidamento di passivita' pregresse.