Art. 6.
 
  1. I contributi  in  conto  interessi  sono  concessi  su  prestiti
partecipativi  accesi  a  fronte  di  un  programma  di  investimento
dell'impresa beneficiaria.
  2. L'importo massimo dell'investimento e le spese ammissibili  sono
definiti  dalla  direttiva  di  attuazione  prevista  dal  successivo
articolo 8.
  3. Sono esclusi  dai  contributi  in  conto  interessi  i  prestiti
partecipativi  accesi  a fronte del mero consolidamento di passivita'
pregresse.