Art. 7.
 
  1. Per ottenere i contributi le  imprese  presentano  domanda  alla
FIDI  Toscana  S.p.A.  allegando  la  documentazione  descritta dalla
direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
  2. La FIDI Toscana  S.p.A.  istruisce  le  domande  di  contributo,
concede  ed  eroga  i  contributi secondo le procedure definite dalla
direttiva di  attuazione  prevista  dal  successivo  articolo  8.  La
concessione  dei  contributi  e'  effettuata  secondo una graduatoria
costituita in base all'ordine cronologico di completamento  da  parte
dell'impresa  della documentazione indicata al precedente comma 1 del
presente articolo, tenendo conto di eventuali priorita'.