Art. 3. Presentazione delle domande Le domande per essere ammesse al beneficio di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere presentate all'ufficio industria e lavoro della regione Basilicata entro il 31 luglio di ogni anno. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: a) copia autenticata dell'atto costitutivo; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da cui risulti l'elenco nominativo dei soci del consorzio iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, comprensivo inoltre di: 1) sede dell'attivita'; 2) tipo di attivita'; 3) numero di iscrizione al registro ditte; 4) data di iscrizione al consorzio; d) copia dell'ultimo bilancio approvato dal consorzio e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; e) elenco degli istituti convenzionati e relative convenzioni autenticate. Per i consorzi di nuova costituzione si terra' conto delle loro potenzialita' di affidamento presso istituti di credito, da documentare con lettere di intenti; f) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati sul volume degli affidamenti effettuati da ciascun consorzio dalla data di costituzione al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda. Per i consorzi di nuova costituzione si terra' conto del loro capitale e delle loro potenzialita' di affidamento presso istituti di credito da documentare con lettere di intenti; g) dichiarazione attestante l'ammontare del fondo o dei rischi al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda. In fase di prima attuazione, in deroga al punto g), e' richiesta una dichiarazione attestante il monte affidamenti posto in essere da ogni singolo consorzio dalla sua data di costituzione e fino alla promulgazione della presente legge.