Art. 3.
                     Presentazione delle domande
 
  Le  domande per essere ammesse al beneficio di cui all'art. 1 della
presente legge, devono  essere  presentate  all'ufficio  industria  e
lavoro della regione Basilicata entro il 31 luglio di ogni anno.
  Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
   a) copia autenticata dell'atto costitutivo;
   b)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  da  cui
risulti l'elenco nominativo dei soci del consorzio iscritti alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente  a  quello  della  presentazione
della domanda, comprensivo inoltre di:
    1) sede dell'attivita';
    2) tipo di attivita';
    3) numero di iscrizione al registro ditte;
    4) data di iscrizione al consorzio;
   d)  copia  dell'ultimo  bilancio  approvato  dal consorzio e delle
relative relazioni del Consiglio di amministrazione  e  del  collegio
sindacale;
   e)  elenco  degli  istituti  convenzionati  e relative convenzioni
autenticate. Per i consorzi di nuova  costituzione  si  terra'  conto
delle  loro  potenzialita' di affidamento presso istituti di credito,
da documentare con lettere di intenti;
   f) dichiarazione  degli  istituti  di  credito  convenzionati  sul
volume  degli  affidamenti effettuati da ciascun consorzio dalla data
di  costituzione   al   31   dicembre   dell'anno   precedente   alla
presentazione della domanda.  Per i consorzi di nuova costituzione si
terra'  conto  del  loro  capitale  e  delle  loro  potenzialita'  di
affidamento presso istituti di credito da documentare con lettere  di
intenti;
   g)  dichiarazione attestante l'ammontare del fondo o dei rischi al
31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.
  In fase di prima attuazione, in deroga al punto  g),  e'  richiesta
una  dichiarazione attestante il monte affidamenti posto in essere da
ogni singolo consorzio dalla sua data di  costituzione  e  fino  alla
promulgazione della presente legge.