Art. 4.
               Criteri di ripartizione dei contributi
 
  Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di
cui   al   precedente   art.   3   la   Giunta  regionale,  accertata
l'ammissibilita', approva il piano di  assegnazione  dei  contributi,
ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri:
   1)  il 25% dello stanziamento in parti uguali fra tutti i consorzi
richiedenti ed ammessi;
   2) il 25% in proporzione al numero dei consorziati;
   3) il residuo 50%  dello  stanziamento  in  proporzione  al  monte
complessivo degli affidamenti attivati da ciascun consorzio dalla sua
costituzione a tutto l'esercizio dell'anno precedente.