Art. 4. Criteri di ripartizione dei contributi Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 3 la Giunta regionale, accertata l'ammissibilita', approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri: 1) il 25% dello stanziamento in parti uguali fra tutti i consorzi richiedenti ed ammessi; 2) il 25% in proporzione al numero dei consorziati; 3) il residuo 50% dello stanziamento in proporzione al monte complessivo degli affidamenti attivati da ciascun consorzio dalla sua costituzione a tutto l'esercizio dell'anno precedente.