Art. 7. Vigilanza e controllo Spetta al competente ufficio l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attivita' dei consorzi per quanto concerne l'utilizzazione dei contributi assegnati in relazione alle destinazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 5. La vigilanza si esercita attraverso l'esame di una dettagliata relazione di autocertificazione riguardante la indicazione dei richiedenti e dei beneficiari e la tipologia degli investimenti che i consorzi presentano semestralmente al competente ufficio. In caso di accertata violazione, la Giunta regionale, previa proposta del competente ufficio, revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.