Art. 7.
                        Vigilanza e controllo
 
  Spetta   al   competente  ufficio  l'esercizio  della  funzione  di
vigilanza   sull'attivita'   dei   consorzi   per   quanto   concerne
l'utilizzazione   dei   contributi   assegnati   in   relazione  alle
destinazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 5.
  La vigilanza si esercita  attraverso  l'esame  di  una  dettagliata
relazione   di  autocertificazione  riguardante  la  indicazione  dei
richiedenti e dei beneficiari e la tipologia degli investimenti che i
consorzi presentano semestralmente al competente ufficio.
  In caso  di  accertata  violazione,  la  Giunta  regionale,  previa
proposta  del  competente ufficio, revoca il contributo e ne ingiunge
la restituzione.