Art. 9.
                          Norma transitoria
 
  Nella fase di prima applicazione della presente legge:
   a) le domande da parte dei consorzi, gia'  esistenti,  per  essere
ammessi  a godere dei benefici previsti, devono pervenire all'ufficio
industria e lavoro della Regione entro le ore  12,  del  sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore della presente legge;
   b)   per   quelli  da  costituire,  le  domande  devono  pervenire
all'ufficio industria e lavoro della Regione  entro  le  ore  12  del
centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;
   c)  per  il  criterio  di  cui  al punto 2. art. 4 si terra' conto
rispettivamente del numero dei consorziati alla data del 31  dicembre
1995  risultante  da  idonea  documentazione esistente negli atti del
consorzio; per il criterio del punto 3, art.  4  medesimo  si  terra'
conto  del  monte  fidi  attivato  da ciascun consorzio dalla data di
costituzione al 31 dicembre 1995.