Art. 9. Norma transitoria Nella fase di prima applicazione della presente legge: a) le domande da parte dei consorzi, gia' esistenti, per essere ammessi a godere dei benefici previsti, devono pervenire all'ufficio industria e lavoro della Regione entro le ore 12, del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; b) per quelli da costituire, le domande devono pervenire all'ufficio industria e lavoro della Regione entro le ore 12 del centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; c) per il criterio di cui al punto 2. art. 4 si terra' conto rispettivamente del numero dei consorziati alla data del 31 dicembre 1995 risultante da idonea documentazione esistente negli atti del consorzio; per il criterio del punto 3, art. 4 medesimo si terra' conto del monte fidi attivato da ciascun consorzio dalla data di costituzione al 31 dicembre 1995.