Art. 3.
              Soggetti autorizzati a presentare domanda
 
  1. La domanda di contributo puo' essere presentata:
   a)  dalle  persone  portatrici  di   menomazioni   o   limitazioni
funzionali  permanenti  per  l'edificio  nel  quale  hanno la propria
residenza stabile e per le opere che eliminano gli ostacoli alla loro
mobilita';
   b) dalle persone aventi a carico soggetti di cui alla lettera a);
   c) dall'amministratore del condominio nel quale risiedono  persone
portatrici  di  menomazioni  o  limitazioni funzionali permanenti, le
quali devono firmare la domanda per conferma o per adesione;
   d) dal legale rappresentante di centri  od  istituti  residenziali
per l'assistenza a soggetti portatori di handicap.
  2.  Qualora  piu'  persone  portatrici di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti risiedano nello  stesso  edificio,  la  domanda
puo'  essere presentata da una o piu' di esse, fermo restando che per
ogni opera puo' essere chiesto un solo contributo.
  3. Per le domande di contributo che riguardano  le  modifiche  alle
parti comuni di edifici residenziali con pluralita' di proprietari si
osserva  quanto  disposto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13, modificato dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.
  4. La domanda  di  contributo  puo'  essere  presentata  anche  dal
portatore di handicap che detiene l'abitazione a titolo di locazione.
In   tal  caso  la  domanda  deve  essere  firmata  dal  proprietario
dell'edificio per adesione e, fatta  eccezione  per  gli  alloggi  di
proprieta'  pubblica  il contratto di locazione deve avere una durata
non inferiore ad otto anni.