Art. 3. Soggetti autorizzati a presentare domanda 1. La domanda di contributo puo' essere presentata: a) dalle persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti per l'edificio nel quale hanno la propria residenza stabile e per le opere che eliminano gli ostacoli alla loro mobilita'; b) dalle persone aventi a carico soggetti di cui alla lettera a); c) dall'amministratore del condominio nel quale risiedono persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, le quali devono firmare la domanda per conferma o per adesione; d) dal legale rappresentante di centri od istituti residenziali per l'assistenza a soggetti portatori di handicap. 2. Qualora piu' persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti risiedano nello stesso edificio, la domanda puo' essere presentata da una o piu' di esse, fermo restando che per ogni opera puo' essere chiesto un solo contributo. 3. Per le domande di contributo che riguardano le modifiche alle parti comuni di edifici residenziali con pluralita' di proprietari si osserva quanto disposto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificato dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62. 4. La domanda di contributo puo' essere presentata anche dal portatore di handicap che detiene l'abitazione a titolo di locazione. In tal caso la domanda deve essere firmata dal proprietario dell'edificio per adesione e, fatta eccezione per gli alloggi di proprieta' pubblica il contratto di locazione deve avere una durata non inferiore ad otto anni.