Art. 4. Domanda e documentazione 1. La domanda di contributo puo' essere presentata all'amministrazione provinciale in qualsiasi momento e deve essere corredata da: a) il certificato medico o certificato della commissione sanitaria provinciale per l'accertamento delle invalidita' civili attestante l'handicap, nonche' l'eventuale stato di gravita' dello stesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992. n. 104; b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale deve risultare: 1) l'ubicazione dell'abitazione; 2) una succinta descrizione degli ostacoli all'accessibilita' dell'abitazione; 3) che le opere non sono state realizzate od in corso di realizzazione; 4) se per le medesime opere siano gia' state concesse o richieste altre provvidenze economiche; 5) una descrizione sommaria delle opere, nonche' della spesa preventivata. 2. Responsabile del relativo procedimento amministrativo e' l'ufficio tecnico della ripartizione provinciale Edilizia abitativa.