Art. 4.
                      Domanda e documentazione
 
  1.   La   domanda   di   contributo    puo'    essere    presentata
all'amministrazione  provinciale  in  qualsiasi momento e deve essere
corredata da:
   a) il certificato medico o certificato della commissione sanitaria
provinciale per l'accertamento delle  invalidita'  civili  attestante
l'handicap,  nonche'  l'eventuale  stato  di gravita' dello stesso ai
sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge  5  febbraio  1992.  n.
104;
   b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale deve
 risultare:
    1) l'ubicazione dell'abitazione;
    2)  una  succinta  descrizione  degli ostacoli all'accessibilita'
dell'abitazione;
    3) che le  opere  non  sono  state  realizzate  od  in  corso  di
realizzazione;
    4) se per le medesime opere siano gia' state concesse o richieste
altre provvidenze economiche;
    5)  una  descrizione  sommaria  delle  opere, nonche' della spesa
preventivata.
  2.  Responsabile  del  relativo  procedimento   amministrativo   e'
l'ufficio tecnico della ripartizione provinciale Edilizia abitativa.