Art. 6.
                      Ammissione al contributo
 
  1. Le domande sono ammesse al contributo in ordine cronologico  nei
limiti  delle  disponibilita' previste dal programma degli interventi
dell'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 4  della  legge
provinciale n. 15 della legge provinciale n. 27 del 1993.
  2.  Le  domande  non  ammesse  a  contributo  per  insufficienza di
disponibilita' nell'anno in  cui  sono  state  presentate  conservano
validita'  per  l'anno  successivo,  con facolta' dell'interessato di
comunicare eventuali variazioni  della  spesa  preventivata,  e  sono
ammesse   al  contributo  con  precedenza  sulle  domande  presentate
nell'anno successivo.