Art. 6. Ammissione al contributo 1. Le domande sono ammesse al contributo in ordine cronologico nei limiti delle disponibilita' previste dal programma degli interventi dell'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 4 della legge provinciale n. 15 della legge provinciale n. 27 del 1993. 2. Le domande non ammesse a contributo per insufficienza di disponibilita' nell'anno in cui sono state presentate conservano validita' per l'anno successivo, con facolta' dell'interessato di comunicare eventuali variazioni della spesa preventivata, e sono ammesse al contributo con precedenza sulle domande presentate nell'anno successivo.