Art. 7. Misura del contributo 1. Per i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui al numero 1 del comma 1 dell'articolo 6bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. e successivamente modilicato dagli articoli 6 della legge provinciale 19 aprile 1982. n. 16, 48 della legge provinciale 21 novembre 1983. n. 45, 8 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, 3 e 4 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, 6 della legge provinciale 16 novembre 1988. n. 47,15 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, e 6 della legge provinciale n. 27 del 1993, il contributo viene concesso in misura pari: a) al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a L. 30.000.000; b) al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 30.000.001 fino a lire 60.000.000; c) all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 60.000.001 fino a lire 100.000.000. 2. Per richiedenti il cui reddito non supera quello previsto per l'assegnazione di alloggi in locazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata il contributo per i costi fino a lire 30.000.000 puo' essere aumentato al 70 per cento. 3. Per i richiedenti appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui al numero 2 del comma 1 dell'articolo 6bis della legge provinciale n. 4 del 1962 il contributo viene concesso in misura pari: a) al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a lire 30.000.000; b) al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 30.000.001 fino a lire 60.000.000; c) al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 60.000.001 fino a lire 100.000.000. 4. Per i richiedenti appartenenti alla terza fascia di reddito di cui al numero 3 del comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provinciale n. 4 del 1962 il contributo viene concesso nella misura pari al trenta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a lire 100.000.000. 5. Per i condomini ove risiedano persone di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e per i centri ed istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap il contributo viene concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino a lire 100.000.000. 6. Per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile si fa riferimento alla spesa sostenuta dall'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata nel biennio precedente a quello della presentazione della domanda per analoghi interventi. 7. Per i richiedenti con accertato stato di gravita' del handicap ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 i limiti di redddito di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono aumentati del 20 per cento.