Art. 7.
                        Misura del contributo
 
  1. Per i richiedenti appartenenti alla prima fascia di  reddito  di
cui   al  numero  1  del  comma  1  dell'articolo  6bis  della  legge
provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 5 della legge
provinciale 25 novembre 1978, n.  52.  e  successivamente  modilicato
dagli  articoli  6  della legge provinciale 19 aprile 1982. n. 16, 48
della legge provinciale 21  novembre  1983.  n.  45,  8  della  legge
provinciale  31  agosto 1984, n. 11, 3 e 4 della legge provinciale 20
settembre 1985, n. 14, 6 della legge provinciale 16 novembre 1988. n.
47,15 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, e 6  della  legge
provinciale  n.  27  del 1993, il contributo viene concesso in misura
pari:
   a) al 40 per cento della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi fino a L. 30.000.000;
   b)  al  50  per  cento  della spesa riconosciuta ammissibile per i
costi da lire 30.000.001 fino a lire 60.000.000;
   c) all'80 per cento della spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi da lire 60.000.001 fino a lire 100.000.000.
  2.  Per  richiedenti  il cui reddito non supera quello previsto per
l'assegnazione di alloggi in locazione dell'Istituto  per  l'edilizia
abitativa  agevolata il contributo per i costi fino a lire 30.000.000
puo' essere aumentato al 70 per cento.
  3. Per i richiedenti appartenenti alla seconda fascia di reddito di
cui  al  numero  2  del  comma  1  dell'articolo  6bis  della   legge
provinciale  n.  4  del  1962  il contributo viene concesso in misura
pari:
   a) al 30 per cento della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi fino a lire 30.000.000;
   b)  al  40  per  cento  della spesa riconosciuta ammissibile per i
costi da lire 30.000.001 fino a lire 60.000.000;
   c) al 50 per cento della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi da lire 60.000.001 fino a lire 100.000.000.
  4.  Per  i richiedenti appartenenti alla terza fascia di reddito di
cui  al  numero  3  del  comma  1  dell'articolo  6-bis  della  legge
provinciale  n.  4 del 1962 il contributo viene concesso nella misura
pari al trenta per cento della spesa riconosciuta ammissibile  per  i
costi fino a lire 100.000.000.
  5. Per i condomini ove risiedano persone di cui alla lettera a) del
comma  1  dell'articolo 3 e per i centri ed istituti residenziali per
l'assistenza ai soggetti portatori di handicap  il  contributo  viene
concesso  in  misura  pari  al  30 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile fino a lire 100.000.000.
  6. Per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile si fa
riferimento  alla  spesa  sostenuta  dall'Istituto   per   l'edilizia
abitativa   agevolata   nel   biennio   precedente   a  quello  della
presentazione della domanda per analoghi interventi.
  7. Per i richiedenti con accertato stato di gravita'  del  handicap
ai  sensi  del  comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 i
limiti di redddito di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono aumentati del  20
per cento.