Art. 8.
                     Liquidazione dei contributi
  1. La liquidazione del contributo e' autorizzata dal presidente del
comitato  per  l'edilizia  residenziale,  previa certificazione della
regolare  esecuzione  delle  opere  da  parte  di  un  tecnico  della
ripartizione  provinciale  Edilizia  abitativa.  Inoltre  deve essere
presentata la documentazione giustificativa della  spesa,  emessa  in
data  non anteriore alla data di presentazione della relativa domanda
di contributo ed in regola con le vigenti norme fiscali e tributarie.
Qualora si tratti di opere  soggette  a  concessione  edilizia,  alla
domanda di liquidazione del contributo deve essere allegata, inoltre,
la   certificazione   del   comune   territorialmente  competente  di
esecuzione conforme a progetto.
  2. L'accertamento della regolare esecuzione dell'opera puo'  essere
certificato anche dalla ditta che ha realizzato le opere.