Art. 8. Liquidazione dei contributi 1. La liquidazione del contributo e' autorizzata dal presidente del comitato per l'edilizia residenziale, previa certificazione della regolare esecuzione delle opere da parte di un tecnico della ripartizione provinciale Edilizia abitativa. Inoltre deve essere presentata la documentazione giustificativa della spesa, emessa in data non anteriore alla data di presentazione della relativa domanda di contributo ed in regola con le vigenti norme fiscali e tributarie. Qualora si tratti di opere soggette a concessione edilizia, alla domanda di liquidazione del contributo deve essere allegata, inoltre, la certificazione del comune territorialmente competente di esecuzione conforme a progetto. 2. L'accertamento della regolare esecuzione dell'opera puo' essere certificato anche dalla ditta che ha realizzato le opere.