Art. 9. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono ammissibili a contributo anche le opere realizzate dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 27 del 1993 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento od in corso di realizzazione in tale data, a condizione che la relativa domanda venga presentata o rinnovata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, fatta eccezione per la dichiarazione di cui al numero 3) della lettera b) del comma 1. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento alle persone che hanno percepito un contributo ai sensi della legge n. 13 del 1989 puo' essere concesso un contributo integrativo su domanda da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, purche' si tratti di lavori eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 27 del 1993. Il contributo viene concesso nella misura pari alla differenza tra il contributo spettante ai sensi del presente regolamento ed il contributo percepito in base alla legge n. 13 del 1989. La domanda va corredata con i seguenti documenti: a) l'atto della concessione del contributo ai sensi della legge n. 13 del 1989; b) la documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta.