Art. 9.
                          Norma transitoria
  1.  In  sede  di  prima  applicazione del presente regolamento sono
ammissibili a contributo anche le opere realizzate dopo l'entrata  in
vigore della legge provinciale n. 27 del 1993 e prima dell'entrata in
vigore  del presente regolamento od in corso di realizzazione in tale
data, a  condizione  che  la  relativa  domanda  venga  presentata  o
rinnovata  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, corredata dalla documentazione di  cui  all'articolo  4,
fatta    eccezione  per  la  dichiarazione  di cui al numero 3) della
lettera b)  del comma 1.
  2. In sede di prima  applicazione  del  presente  regolamento  alle
persone che hanno percepito un contributo ai sensi della legge n.  13
del 1989 puo' essere concesso un contributo integrativo su domanda da
presentare  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
regolamento, purche' si tratti di lavori eseguiti dopo  l'entrata  in
vigore  della  legge  provinciale n. 27 del 1993. Il contributo viene
concesso  nella  misura  pari  alla  differenza  tra  il   contributo
spettante   ai  sensi  del  presente  regolamento  ed  il  contributo
percepito in base alla legge n. 13 del 1989. La domanda va  corredata
con i seguenti documenti:
   a) l'atto della concessione del contributo ai sensi della legge n.
13 del 1989;
   b)  la  documentazione  giustificativa  della spesa effettivamente
sostenuta.