Art. 2.
 
  1. Le funzioni della I sezione di cui  all'articolo  18,  comma  5,
della  legge  provinciale 20 novembre 1978 n. 66, della II sezione di
cui all'articolo 12, comma 5, della  legge  provinciale  6  settembre
1973  n. 63 e della III sezione di cui all'articolo 14, comma 5 della
legge provinciale 6 settembre 1973 n. 61 sono attribuite al  comitato
VIA  di  cui all'articolo 17 della legge provinciale 7 luglio 1992 n.
27.
  2. Le funzioni della I sezione di  cui  all'articolo  10,  comma  6
della  legge  provinciale  20  gennaio 1984 n. 2 sono attribuite alla
commissione  provinciale  di  cui   all'articolo   3   del   presente
regolamento.
  3.  Le  funzioni  della  III sezione di cui all'articolo 1, comma 4
della legge provinciale 29 luglio  1986  n.  21  sono  attribuite  al
comitato  VIA di cui all'articolo 17 della legge provinciale 7 luglio
1992 n. 27.
  4.  Le restanti funzioni delle tre sezioni provinciali per l'igiene
ambientale sono attribuite al direttore della Ripartizione Ambiente e
tutela del lavoro.