Art. 2. 1. Le funzioni della I sezione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge provinciale 20 novembre 1978 n. 66, della II sezione di cui all'articolo 12, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973 n. 63 e della III sezione di cui all'articolo 14, comma 5 della legge provinciale 6 settembre 1973 n. 61 sono attribuite al comitato VIA di cui all'articolo 17 della legge provinciale 7 luglio 1992 n. 27. 2. Le funzioni della I sezione di cui all'articolo 10, comma 6 della legge provinciale 20 gennaio 1984 n. 2 sono attribuite alla commissione provinciale di cui all'articolo 3 del presente regolamento. 3. Le funzioni della III sezione di cui all'articolo 1, comma 4 della legge provinciale 29 luglio 1986 n. 21 sono attribuite al comitato VIA di cui all'articolo 17 della legge provinciale 7 luglio 1992 n. 27. 4. Le restanti funzioni delle tre sezioni provinciali per l'igiene ambientale sono attribuite al direttore della Ripartizione Ambiente e tutela del lavoro.