Art. 3. 1. Presso l'Amministrazione provinciale e' costituita la commissione provinciale per i gas tossici. Essa e' composta: a) dal direttore o un suo delegato della Ripartizione Ambiente e tutela del lavoro in qualita' di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell'ufficio aria e rumore; b) da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell'Unita' Sanitaria Locale Centro-Sud, designato dall'Unita' Sanitaria Locale stessa; c) da un rappresentante del servizio di igiene e sanita' pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale territorialmente interessata, designato dall'Unita' Sanitaria Locale stessa; d) da un funzionario tecnico del Laboratorio provinciale analisi aria; e) dal direttore o un suo delegato della Ripartizione Protezione antincendi e civile; f) dal questore della Provincia o da un suo rappresentante. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 ottobre 1995 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1995 Registro n. 7, foglio n. 196