Art. 3.
 
  1.  Presso   l'Amministrazione   provinciale   e'   costituita   la
commissione provinciale per i gas tossici. Essa e' composta:
   a)  dal  direttore o un suo delegato della Ripartizione Ambiente e
tutela del lavoro in qualita' di presidente, dal direttore  e  da  un
funzionario tecnico dell'ufficio aria e rumore;
   b)  da  un  medico  del  lavoro  in  rappresentanza  del  servizio
multizonale di  medicina  del  lavoro  dell'Unita'  Sanitaria  Locale
Centro-Sud, designato dall'Unita' Sanitaria Locale stessa;
   c)  da un rappresentante del servizio di igiene e sanita' pubblica
dell'Unita' Sanitaria Locale territorialmente interessata,  designato
dall'Unita' Sanitaria Locale stessa;
   d)  da  un funzionario tecnico del Laboratorio provinciale analisi
aria;
   e) dal direttore o un suo delegato della  Ripartizione  Protezione
antincendi e civile;
   f) dal questore della Provincia o da un suo rappresentante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 13 ottobre 1995
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1995
Registro n. 7, foglio n. 196