Art. 10.
                      Modifica all'articolo 21
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1.  Il  comma  1 dell' articolo 21 della legge provinciale 1 aprile
1993, n. 10 e' sostituito dal seguente:
   "1. I provvedimenti di competenza del direttore generale aventi ad
oggetto  i  bilanci  di  previsione  con  gli  annessi  programmi  di
attivita',  le  loro  variazioni  e i conti consuntivi, i regolamenti
concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, nonche'
le  piante  organiche  del  personale   dell'azienda   stessa,   sono
sottoposti  all'approvazione  della  Giunta  provinciale,  alla quale
devono essere trasmessi nel termine di  dieci  giorni  dall'adozione.
Ove   la  Giunta  provinciale  non  si  pronunci  nei  trenta  giorni
successivi  al  ricevimento,  i  provvedimenti   suddetti   divengono
comunque esecutivi".