Art. 10. Modifica all'articolo 21 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Il comma 1 dell' articolo 21 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "1. I provvedimenti di competenza del direttore generale aventi ad oggetto i bilanci di previsione con gli annessi programmi di attivita', le loro variazioni e i conti consuntivi, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, nonche' le piante organiche del personale dell'azienda stessa, sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono essere trasmessi nel termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti suddetti divengono comunque esecutivi".