Art. 11. Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. L'articolo 22 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 22. Controllo sostitutivo 1. Qualora il direttore generale dell'azienda ometta o ritardi l'adozione di atti obbligatori per legge, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, puo' sostituirsi al direttore generale medesimo per il compimento di singoli atti".