Art. 11.
                    Sostituzione dell'articolo 22
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1.  L'articolo  22  della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 22.
                        Controllo sostitutivo
 
  1. Qualora il direttore generale dell'azienda ometta o ritardi
 l'adozione di atti obbligatori per  legge,  la  Giunta  provinciale,
previa   diffida   ad   adempiere  entro  un  congruo  termine,  puo'
sostituirsi al direttore  generale  medesimo  per  il  compimento  di
singoli atti".