Art. 13.
                    Sostituzione dell'articolo 24
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. L'articolo 24 della legge provinciale 1 aprile 1993,  n.  10  e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 24.
                         Direzione generale
 
  1.  Alla  direzione  generale  e'  attribuita la responsabilita' di
assicurare l'erogazione  delle  prestazioni  e  l'espletamento  delle
attivita'  di  prevenzione,  cura,  riabilitazione  e medicina legale
proprie del servizio sanitario  provinciale  attraverso  la  gestione
ottimale  delle  risorse  assegnate  e  per  il  conseguimento  degli
obiettivi formulati, in attuazione del piano  sanitario  provinciale,
dalle direttive della Giunta provinciale".