Art. 13. Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. L'articolo 24 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 24. Direzione generale 1. Alla direzione generale e' attribuita la responsabilita' di assicurare l'erogazione delle prestazioni e l'espletamento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale proprie del servizio sanitario provinciale attraverso la gestione ottimale delle risorse assegnate e per il conseguimento degli obiettivi formulati, in attuazione del piano sanitario provinciale, dalle direttive della Giunta provinciale".