Art. 16. Introduzione dell'articolo 26-bis della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' introdotto il seguente: "Art. 26-bis Direzione igiene e sanita' pubblica 1. Le competenze e responsabilita' fondamentali attribuite alla direzione igiene e sanita' pubblica sono le seguenti: a) definire e gestire il sistema di programmazione e controllo delle attivita' di igiene e sanita' pubblica individuate negli articoli da 27 a 33, con funzioni di supporto sia nei confronti della direzione generale, che se ne avvale nei suoi rapporti con le strutture operative, sia nei riguardi delle strutture operative stesse allo scopo di far conseguire gli obiettivi definiti dalla direzione generale; b) fornire le prestazioni ed attivita' rientranti nelle proprie competenze gestionali nel rispetto dei livelli di servizio prefissati dalla direzione generale per quanto concerne le modalita' di accesso e i tempi di risposta; c) esercitare la supervisione funzionale sulle prestazioni e attivita' di igiene e sanita' pubblica e di medicina legale fornite dalle strutture operative del servizio sanitario provinciale, allo scopo di garantire l'adeguatezza tecnico-professionale delle attivita' svolte dalle predette strutture, indicando anche, a tal fine, le piu' opportune metodologie da seguire. 2. Le competenze e responsabilita' di cui al comma 1, lettera a), si esplicano attraverso: a) la definizione degli obiettivi che debbono essere raggiunti attraverso le attivita' espletate dalle singole strutture operative, la definizione delle risorse da impiegare e le metodologie da utilizzare, in relazione ai predetti obiettivi, presso ciascuna delle strutture medesime; b) il controllo, sulla base degli elementi forniti dalle singole strutture operative e di quelli rilevati dalla direzione igiene e sanita' pubblica, degli scostamenti verificatisi rispetto ai risultati attesi e la segnalazione degli stessi ai responsabili della gestione delle strutture operative. 3. Nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 23, comma 4, possono essere attribuite alla direzione igiene e sanita' pubblica ulteriori competenze. 4. Nell'ambito della disciplina richiamata al comma 3, con riguardo a determinate attivita' di competenza della direzione igiene e sanita' pubblica, viene adottata per la stessa una struttura organizzativa articolata su base territoriale, allo scopo di distribuire le risorse disponibili in relazione alle diverse esigenze dei singoli distretti sanitari".