Art. 16.
                  Introduzione dell'articolo 26-bis
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale 1 aprile 1993, n.  10
e' introdotto il seguente:
                            "Art. 26-bis
                 Direzione igiene e sanita' pubblica
 
  1.  Le  competenze  e  responsabilita' fondamentali attribuite alla
direzione igiene e sanita' pubblica sono le seguenti:
   a) definire e gestire il sistema  di  programmazione  e  controllo
delle  attivita'  di  igiene  e  sanita'  pubblica  individuate negli
articoli da 27 a 33, con funzioni di supporto sia nei confronti della
direzione generale, che  se  ne  avvale  nei  suoi  rapporti  con  le
strutture  operative,  sia  nei  riguardi  delle  strutture operative
stesse allo scopo di far  conseguire  gli  obiettivi  definiti  dalla
direzione generale;
   b)  fornire  le  prestazioni ed attivita' rientranti nelle proprie
competenze gestionali nel rispetto dei livelli di servizio prefissati
dalla direzione generale per quanto concerne le modalita' di  accesso
e i tempi di risposta;
   c)  esercitare  la  supervisione  funzionale  sulle  prestazioni e
attivita' di igiene e sanita' pubblica e di medicina  legale  fornite
dalle  strutture  operative  del servizio sanitario provinciale, allo
scopo  di   garantire   l'adeguatezza   tecnico-professionale   delle
attivita'  svolte  dalle  predette  strutture, indicando anche, a tal
fine, le piu' opportune metodologie da seguire.
  2. Le competenze e responsabilita' di cui al comma 1,  lettera  a),
si esplicano attraverso:
   a)  la  definizione  degli  obiettivi che debbono essere raggiunti
attraverso le attivita' espletate dalle singole strutture  operative,
la  definizione  delle  risorse  da  impiegare  e  le  metodologie da
utilizzare, in relazione ai predetti obiettivi, presso ciascuna delle
strutture medesime;
   b) il controllo, sulla base degli elementi forniti  dalle  singole
strutture  operative  e  di  quelli rilevati dalla direzione igiene e
sanita'  pubblica,  degli  scostamenti   verificatisi   rispetto   ai
risultati attesi e la segnalazione degli stessi ai responsabili della
gestione delle strutture operative.
  3.  Nell'ambito  della disciplina regolamentare di cui all'articolo
23, comma 4,  possono  essere  attribuite  alla  direzione  igiene  e
sanita' pubblica ulteriori competenze.
  4. Nell'ambito della disciplina richiamata al comma 3, con riguardo
a  determinate  attivita'  di  competenza  della  direzione  igiene e
sanita'  pubblica,  viene  adottata  per  la  stessa  una   struttura
organizzativa   articolata   su  base  territoriale,  allo  scopo  di
distribuire le risorse disponibili in relazione alle diverse esigenze
dei singoli distretti sanitari".