Art. 17.
                 Modifiche agli articoli da 27 a 33
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. Negli articoli da 27 a 33 della legge provinciale 1 aprile 1993,
n. 10, ogniqualvolta ricorra la dizione "direzione prevenzione"  essa
e' sostituita dalla dizione "direzione igiene e sanita' pubblica".
  2. All'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 1 aprile 1993,
n.  10,  le  parole "di cui all'articolo 25, comma 1" sono sostituite
dalle parole "di cui all'articolo 26-bis, comma 1".