Art. 17. Modifiche agli articoli da 27 a 33 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Negli articoli da 27 a 33 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, ogniqualvolta ricorra la dizione "direzione prevenzione" essa e' sostituita dalla dizione "direzione igiene e sanita' pubblica". 2. All'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, le parole "di cui all'articolo 25, comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 26-bis, comma 1".