Art. 18. Modifica all'articolo 31 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. All'articolo 31 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla direzione igiene e sanita' pubblica ai sensi del presente articolo e' prevista, con la disciplina regolamentare di cui all'articolo 23, comma 4, una specifica struttura operativa nell'ambito della predetta direzione, posta alle dirette dipendenze del responsabile della medesima".