Art. 18.
                      Modifica all'articolo 31
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. All'articolo 31 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "3-bis.  Per  lo  svolgimento dei compiti attribuiti alla direzione
igiene e sanita' pubblica ai sensi del presente articolo e' prevista,
con la disciplina regolamentare di cui all'articolo 23, comma 4,  una
specifica  struttura  operativa nell'ambito della predetta direzione,
posta alle dirette dipendenze del responsabile della medesima".