Art. 19.
                      Modifica all'articolo 34
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1.  Il  comma  5  dell'articolo 34 della legge provinciale 1 aprile
1993, n. 10 e' sostituito dal seguente:
  "5. Nell'ambito della disciplina regolamentare di cui  all'articolo
23,  comma  4,  possono  essere  attribuite  alla  direzione  cura  e
riabilitazione ulteriori competenze e responsabilita'".