Art. 19. Modifica all'articolo 34 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Il comma 5 dell'articolo 34 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "5. Nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 23, comma 4, possono essere attribuite alla direzione cura e riabilitazione ulteriori competenze e responsabilita'".