Art. 2. Modifica all'articolo 9 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' aggiunta la seguente lettera: "h) da un farmacista esperto in materia di programmazione sanitaria designato dall'ordine provinciale dei farmacisti".