Art. 2.
  Modifica  all'articolo  9 della legge provinciale 1 aprile 1993, n.
10
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 9  della  legge  provinciale  1  aprile
1993, n. 10 e' aggiunta la seguente lettera:
   "h)   da  un  farmacista  esperto  in  materia  di  programmazione
sanitaria designato dall'ordine provinciale dei farmacisti".