Art. 20. Modifiche all'articolo 35 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. All'articolo 35 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 23, comma 4, puo' essere affidata ai singoli distretti sanitari, in relazione ad esigenze organizzative dell'azienda, la competenza e responsabilita' di svolgere, sotto la supervisione delle direzioni e dei servizi centrali competenti per materia, funzioni e compiti afferenti la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, la gestione amministrativa e contabile, la gestione degli approvvigionamenti, dei servizi generali e dei servizi tecnici i distretti interessati espletano le funzioni ed i compiti predetti con personale organizzativamente dipendente dai distretti stessi."; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La struttura organizzativa dei distretti sanitari e' definita nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 23, comma 4, tenendo conto delle competenze assegnate in relazione ai fabbisogni specifici dei distretti stessi".