Art. 20.
                      Modifiche all'articolo 35
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. All'articolo 35 della legge provinciale 1  aprile  1993,  n.  10
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo
23, comma 4, puo' essere affidata ai singoli distretti  sanitari,  in
relazione  ad  esigenze  organizzative  dell'azienda, la competenza e
responsabilita' di svolgere, sotto la supervisione delle direzioni  e
dei  servizi  centrali  competenti  per  materia,  funzioni e compiti
afferenti la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, la  gestione
amministrativa e contabile, la gestione degli approvvigionamenti, dei
servizi  generali  e  dei  servizi  tecnici  i  distretti interessati
espletano  le  funzioni  ed  i   compiti   predetti   con   personale
organizzativamente dipendente dai distretti stessi.";
   b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  La  struttura organizzativa dei distretti sanitari e' definita
nell'ambito della disciplina regolamentare di  cui  all'articolo  23,
comma  4,  tenendo  conto  delle competenze assegnate in relazione ai
fabbisogni specifici dei distretti stessi".