Art. 21.
                      Modifiche all'articolo 49
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 49 della  legge  provinciale  1  aprile
1993, n. 10 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Le  funzioni di responsabile delle articolazioni organizzative
indicate alle lettere da b) a h) del comma 1  dell'articolo  23  sono
conferite dal direttore generale, per incarico di durata quinquennale
e  rinnovabile,  a  personale  di  ruolo  dipendente dall'azienda o a
personale di ruolo dipendente dalla Provincia, che sara' in tal  caso
messo  a disposizione dell'azienda stessa, ovvero a soggetti estranei
ai predetti enti".
  2. Il comma 6 dell'articolo 49 della  legge  provinciale  1  aprile
1993, n. 10, come sostituito dall'articolo 21 della legge provinciale
16 dicembre 1993, n. 42, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
  "6.  Per  il  conferimento  degli  incarichi  di responsabile delle
direzioni indicate all'articolo 23, comma 1, lettere b), c) e d),  e'
richiesto in ogni caso il possesso di diploma di laurea in medicina".
  3.  All'articolo  49  della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10,
come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 16  dicembre
1993, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "15-bis.  Le  funzioni  demandate  dall'articolo  14,  comma  5,  e
dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, al direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale si intendono
conferite  al  responsabile   di   una   delle   direzioni   indicate
all'articolo  23,  comma  1,  lettere  b), c) e d), in relazione alla
rispettiva sfera di competenza".