Art. 21. Modifiche all'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Il comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "3. Le funzioni di responsabile delle articolazioni organizzative indicate alle lettere da b) a h) del comma 1 dell'articolo 23 sono conferite dal direttore generale, per incarico di durata quinquennale e rinnovabile, a personale di ruolo dipendente dall'azienda o a personale di ruolo dipendente dalla Provincia, che sara' in tal caso messo a disposizione dell'azienda stessa, ovvero a soggetti estranei ai predetti enti". 2. Il comma 6 dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come sostituito dall'articolo 21 della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "6. Per il conferimento degli incarichi di responsabile delle direzioni indicate all'articolo 23, comma 1, lettere b), c) e d), e' richiesto in ogni caso il possesso di diploma di laurea in medicina". 3. All'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "15-bis. Le funzioni demandate dall'articolo 14, comma 5, e dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, al direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale si intendono conferite al responsabile di una delle direzioni indicate all'articolo 23, comma 1, lettere b), c) e d), in relazione alla rispettiva sfera di competenza".