Art. 22. Modifiche all'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. All'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' soppresso il terzo periodo; b) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'azienda, puo' essere stabilito che all'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa concernente la realizzazione o il completamento di opere gia' programmate alla data di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), provveda, integralmente o con riguardo a determinate fasi, la Provincia, trattenendo i finanziamenti all'uopo occorrenti sul fondo sanitario provinciale."; c) al comma 4 e' soppresso il terzo periodo.