Art. 22.
                      Modifiche all'articolo 50
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. All'articolo 50 della legge provinciale 1  aprile  1993,  n.  10
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 e' soppresso il terzo periodo;
   b) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo:
  "Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale, sentita l'azienda,
puo'   essere   stabilito   che    all'espletamento    dell'attivita'
tecnico-amministrativa    concernente    la    realizzazione   o   il
completamento di opere gia' programmate alla data di cui all'articolo
55, comma 1, lettera c), provveda, integralmente  o  con  riguardo  a
determinate  fasi, la Provincia, trattenendo i finanziamenti all'uopo
occorrenti sul fondo sanitario provinciale.";
   c) al comma 4 e' soppresso il terzo periodo.